COMUNICATO SANZIONI DURANTE IL LOCK DOWN: LEGITTIME IN TEMPO DI PANDEMIA?

2 Ottobre 2020

A far discutere è stata la sentenza 15-29 Luglio 2020, numero 516, del Giudice di Pace di Frosinone che ha accolto il ricorso di una persona sanzionata dalla Polizia Stradale , a causa della violazione delle norme restrittive imposte durante la prima fase della quarantena, annullando una multa emessa in data 11 Aprile 2020.

Nella motivazione esposta, il Giudice, tacciava di incostituzionalità i DPCM emessi, rilevando come non vi fosse alcuna norma, nell’attuale giurisprudenza, che giustificasse la possibilità di dichiarare lo Stato di Emergenza, attraverso un Decreto Governativo, in conseguenza di eventuali rischi sanitari.

Si richiamava quindi come, anche gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, dovessero essere sottoposti al principio di legalità, che impone agli organi dello Stato di agire secondo legge e in tale circostanza quindi non rispettato.

Inoltre, ulteriore difetto riscontrato dal Giudice di Pace, sarebbe stata la violazione dell’art.13 Cost. che afferma l’inviolabilità della libertà personale, dal quale deriva che, solamente l’autorità giudiziaria, attraverso un atto che attesti una sanzione penale, è legittimato a limitare la libertà di una persona, in caso di determinate violazioni di legge.

In tale circostanza quindi, il tentativo di limitare la diffusione del virus, attraverso la decisione di imporre la permanenza domiciliare, seppur con la presenza di specifiche eccezioni, veniva paragonata dal Giudice, ad un atto imposto da un’autorità giudiziaria e quindi si sarebbe prefigurato un eccesso di potere, nell’atto emanato dal Presidente del Consiglio.

Tali interpretazioni fatte dal Giudice risultano parzialmente condivisibili e criticate da molti giuristi, in quanto nessun cenno veniva fatto all’art.16 Cost., il quale stabilisce nel dettaglio che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.”

Ovviamente, un’eventuale sentenza del Giudice di Appello, con effetto sostitutivo, potrebbe porre fine a questo orientamento.

Carmelo Benenti, Presidente di Federconsumatori Milano, invita “ad un rigoroso rispetto delle norme finalizzato da un lato a garantire la tutela della salute pubblica, poiché attenersi alle disposizioni attuali risulta un atto di responsabilità verso tutti, ma che, in ogni caso, le norme stesse, data a volte l’ampia discrezionalità nell’interpretazione, avrebbero dovuto essere più contingenti, proprio per evitare problematiche giurisprudenziali.

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Milano 2 ottobre 2020