DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI OVERBOOKING SUL PROPRIO VOLO
L’overbooking nei viaggi aerei può capitare, ed è in questi casi che è importante sapere quale siano i propri diritti.
Questa pratica, purtroppo molto comune tra alcune compagnie aeree consiste nella vendita di più biglietti rispetto ai posti effettivamente disponibili sul volo. Nonostante questa pratica sia legale, i passeggeri che ne sono vittime hanno specifici diritti tutelati dalla normativa italiana e dall’Unione Europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004
Secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004, in caso di negato imbarco per overbooking, i passeggeri hanno diritto a:
- Compensazione pecuniaria: L’importo varia a seconda della lunghezza del volo:
- €250 per voli fino a 1500 km.
- €400 per voli intracomunitari superiori a 1500 km e per tutti gli altri voli tra 1500 e 3500 km.
- €600 per voli che coprono una distanza superiore a 3500 km.
- Rimborso o riprotezione: Il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o a un volo alternativo verso la destinazione finale.
- Assistenza: In caso di attesa prolungata, la compagnia aerea deve fornire pasti e bevande, due chiamate telefoniche o l’accesso a e-mail, oltre all’alloggio in hotel se necessario, e il trasferimento da e per l’aeroporto.
COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI
In caso di negato imbarco, Federconsumatori Milano consiglia ai passeggeri di chiedere immediatamente assistenza al personale della compagnia aerea. È importante conservare tutta la documentazione relativa al volo e al reclamo, inclusi biglietti, ricevute, e comunicazioni con la compagnia.
Qualora la compagnia non riconosca i diritti previsti si può inoltrare un reclamo, con il supporto dell’Associazione dei consumatori.
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