TAEG/ISC: LA DIFFORMITÀ NON IMPLICA NULLITÀ DEL CONTRATTO

28 Agosto 2024

Oggi più che mai è importante avere una conoscenza dei vari elementi che si trovano nei contratti di mutuo/ finanziamento e degli interventi giurisprudenziali in materia di contenzioso bancario.

Spesso, infatti, molte cause vertono proprio sul Taeg, ed è quindi importante capirne la natura e la funzione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Il TAEG, che rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua, include non solo il tasso d’interesse nominale, ma anche tutte le spese obbligatorie legate al finanziamento.

La corretta indicazione di questo tasso è fondamentale anche per permettere ai consumatori di comparare diverse offerte di finanziamento e prendere decisioni informate.

Ed proprio in caso di difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello applicato che si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10941/2024 del 26 giungo 2024.

Infatti, secondo la Suprema Corte, eventuali difformità tra il TAEG/ISC indicato nel contratto e quello effettivo non sono sufficienti a determinare la nullità del contratto, a meno che tale difformità non risulti significativa e tale da influenzare in modo sostanziale l’onerosità del finanziamento.

***

Per info e supporto i nostri recapiti sono i seguenti: 0255025313 – sportello@federconsumatori.milano.it

Oppure prenota un appuntamento direttamente su:

PROGETTO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA, DI CUI ALLA D.G.R. XII/1188 DEL 23.10.2023, CON L’UTIIZZO DEI FONDI DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY AI SENSI DEL D.M. 6 MAGGIO 2022