Con il Decreto Cura Italia, il Governo è intervenuto su molteplici questioni per provare a garantire sostegno ai cittadini maggiormente colpiti dagli effetti economici negativi, sviluppati in seguito all’emergenza sanitaria; tuttavia nessuna misura è stata varata riguardante i crediti al consumo, lasciando così sia i mutuatari che gli istituti di credito senza una regolamentazione da seguire.
In tale situazione quindi le problematiche principali riguardano:
- Cessioni del quinto dello stipendio
- Prestiti personali
- Carte revolving
Di seguito quindi un breve vademecum per cercare di supportare gli utenti, sul percorso da seguire:
- Prima di tutto è idoneo chiamare il contac center del proprio istituto di credito e chiedere se è prevista la sospensione delle rate.
- Poiché può essere difficile in questo momento raggiungere telefonicamente alcuni istituti è importante scrivere una mail con la specifica “Richiesta sospensione prestito n. Nome Cognome Codice Fiscale – per problematiche lavorative legate all’emergenza Covid 19”.
- Chiedere e verificare nel proprio contratto se è presente l’assicurazione e scrivere al servizio clienti, richiedendo anche l’apertura del sinistro assicurativo.
Per le cessioni del quinto è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione contro i rischi di impiego, prevista dall’art.54 del D.P.R 180/1950. In tal caso il meccanismo prevede che se il debitore perda il posto in maniera imprevedibile e ingiustificata (licenziamento senza giusta causa, fallimento azienda), la compagnia pagherà alla banca/finanziaria creditrice le rate mancanti del prestito. In caso di fallimento dell’azienda, il debito residuo viene coperto attingendo al Tfr maturato dal lavoratore.
- Nel caso di cessione del quinto, in cui si prevede che la rata mensile sia pari al massimo ad un quinto dello stipendio o della pensione, in caso di diminuzione dello stipendio, vi deve essere anche una rimodulazione automatica della rata mensile, pari sempre al quinto del nuovo stipendio percepito.
- Qualora il lavoratore sia messo in Cassa Integrazione dall’azienda, in tal caso non ci sono regole certe e condivise, ma comportamenti ritenuti accettabili. In caso di cassa integrazione parziale, ossia limitata ad alcuni giorni del mese, lo stipendio viene pagato in parte dall’azienda e in parte dall’INPS.
Se la quota di stipendio pagata dall’azienda è superiore al 70% del totale, la rata continua ad essere trattenuta normalmente in busta paga e quindi non si verificano sospensioni nel pagamento. Se invece la parte dello stipendio pagata dell’INPS è superiore al 30% allora il pagamento delle rate viene solitamente sospeso e si verifica quindi un sinistro (istituto finanziario può chiedere il pagamento al lavoratore oppure rimandare il pagamento delle rate non assolute). Risulta importante ricordare che in questo caso il mancato pagamento non genera la segnalazione in banca dati come cattivo pagatore.
- Anche nel caso di Cessione del Quinto è comunque consigliabile seguirei i punti 1) 2) 3) del presente vademecum.
- Nel caso di prestiti personali, poiché non essendo stabilita una procedura standardizzata, le società hanno adottato soluzioni diverse, non risultando neanche obbligatoria l’assicurazione contro la perdita del lavoro, seppur sia possibile richiederla all’atto della stipula del prestito. Assenti anche linee guida generali qualora il lavoratore sia sottoposto in cassa integrazione. Quindi per fronteggiare tale situazione emergenziale, il consumatore è tenuto a mettersi in contatto direttamente con il proprio istituto di credito, per valutare le opzioni garantite.
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