BANCHE – MUTUI – FINANZIARI

Estinzione e consolidamento di debiti

L’estinzione debito è una procedura che comporta l’azzeramento del prestito e la sua relativa cancellazione. Le circo stanze che possono giustificare tale operazione sono:

  • la scadenza naturale del piano di ammortamento;
  • la scadenza anticipata nel caso in cui il debitore abbia il capitale necessario per chiudere prematuramente il rapport o con il proprio creditore;
  • il saldo e stralcio.

In particolare l’estinzione debito con saldo e stralcio è un’alternativa conveniente qualora il debitore abbia difficoltà nell’onorare il pagamento di un prestito contratto con una banca o con altro creditore. In questo caso, infatti, vi è la p ossibilità di regolare il debito attraverso il pagamento di una cifra inferiore al dovuto, in intesa con il creditore. I ben efici che le parti possono ottenere sono di rilevante importanza: chi è titolare di posizioni passive con questa procedu ra potrà estinguere il proprio debito pagando una cifra inferiore a quella realmente dovuta, mentre il creditore avrà il vantaggio di mettersi al riparo dalle conseguenze derivanti dall’eventuale impossibilità di riscuotere il credito.

Il consolidamento debiti è una tipologia di finanziamento finalizzata ad accorpare in un’unica rata mensile, più legge ra, le rate di altri prestiti in corso. Si tratta di un ulteriore finanziamento che consente di estinguere tutte le altre posiz ioni debitorie. Il rifinanziamento è la soluzione adatta quando sussiste il rischio di sovraindebitamento causato dai di versi finanziamenti in corso; con questa modalità, infatti, si richiede un nuovo prestito sostitutivo di tutti i precedenti grazie ad un’unica rata meno onerosa.

L’importo massimo ottenibile con il prestito di consolidamento debiti dipende dal profilo del cliente e dalle caratteri stiche del prestito richiesto. I dipendenti pubblici e statali e i pensionati possono richiedere questa soluzione di credit o con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anche qualora si è stati segnalati come cattivi pagatori CR IF. Non è invece possibile richiedere un rifinanziamento se si versi in situazioni di estrema difficoltà economica, ovv ero senza reddito e garante.

Tale formula è prevista in tutte le principali banche e finanziarie. Procedure di sovraindebitamento

Si è in presenza di sovraindebitamento nel caso in cui sussista «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debi tore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/201 9).

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre diverse proce dure:

  1. il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore;
  2. il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e al le start-up innovative;
  3. la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati.

Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore, ossia «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c.,

s.a.s. o di una s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d. lgs. 14/2019). Ai fini dell’applicazione di questa procedura esso deve versare in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economic o-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza). Inoltre la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grav e o dolo (art. 69 c. 1 d.lgs. 14/2019). Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi. La proposta viene redatta con l’ausilio di un Organ ismo di composizione della crisi (OCC) ha contenuto libero, fatta salva l’indicazione dell’elenco di (art. 67 c. 2):

  • tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
  • delle cause di prelazione;
  • la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
  • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di q uanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Procedure ACF e ABF

La moderna economia di mercato passa attraverso i servizi di investimento e le operazioni e servizi bancari di vario genere. Tali attività pongono costantemente sulla bilancia della giustizia e dell’economia, gli interessi del consumato re/investitore e le esigenze di mercato e degli operatori che in esso operano. La soluzione efficace e efficiente in mer ito non può trascendere anche dalla tempistica di risoluzione ad essa affidata, in relazione agli interessi concorrenti. Dal momento che il sistema giurisdizionale manifesta un’inequivocabile lentezza, del tutto in contrasto con lanecessa ria velocità e praticità del mercato, si è introdotta un’alternativa più congeniale per la risoluzione delle controversie: gli ADR (Alternative Dispute Resolution).

In materia bancaria e finanziaria gli ADR più efficaci sono l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitro delle co ntroversie finanziarie (ACF).

  1. L’Arbitro Bancario Finanziario

L’ABF, istituito dalla Banca d’Italia ed operante dal 1 Gennaio 2009, in attuazione dell’art. 128-bis TUB, svolge la s ua attività per mezzo dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento.

I Collegi territoriali sono sette (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) e permettono la tutele delle posizioni giuridiche vantate dal cliente contro la banca o l’intermediario finanziario, individuandone la competenza in relazione al criterio del domicilio del ricorrente.

Il Collegio di Coordinamento svolge invece funzioni volte ad uniformare gli orientamenti tra i diversi Collegi territo riali nonché a trattare i casi più complessi che gli vengono devoluti dai singoli Collegi Territoriali, quando possono d ar luogo ad orientamenti non conformi a quelli attuali.

  1. L’Arbitro per le controversie finanziarie

L’ACF, è entrato in vigore il 9 gennaio 2017, previsto dal decreto legislativo n. 130 del 2015 in attuazione della dire ttiva comunitaria 2013/11/UE.

Il collegio è composto da 4 membri più il Presidente, ai fini di assicurare l’imparzialità e la tecnicità delle soluzioni prospettate, il Presidente e due membri sono nominati dalla Consob, gli altri due membri sono nominati uno dalle as sociazioni dei consumatori e uno dalle associazioni dei intermediari (individuati tra i soggetti aventi i requisiti previs ti dall’art. 6 del Regolamento di attuazioni dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179).

Verifiche Crif

Il CRIF è uno strumento che serve a raccogliere dagli istituti di credito informazioni sui finanziamenti richiesti e otte nuti da consumatori e imprese, per fornire a chi richiede un nuovo credito un’importante “referenza” nei confronti di banche e società finanziarie alle quali si rivolge. La “referenza” creditizia consente a chi richiede un prestito di otte nere un riscontro in tempi brevi e, potenzialmente, condizioni adeguate al proprio profilo di indebitamento e affidabi lità creditizia.

La decisione di concedere o meno credito non spetta a CRIF ma viene presa in autonomia dagli Istituti di Credito pe sando anche elementi ulteriori rispetto alle informazioni creditizie quali il reddito del soggetto, la stabilità delle entra te ecc.

Ognuno di noi ha interesse a non indebitarsi oltre le proprie possibilità e le informazioni raccolte sul SIC di CRIF so no un valido supporto perché danno la consapevolezza di qual è il tuo livello di debito e il tuo comportamento di pag amento.

Il SIC gestito da CRIF si chiama EURISC. Si tratta di un sistema di tipo positivo e negativo, ossia che contiene infor mazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese indipendentemente che il rimborso sia stato regolar e o meno.

L’attività di CRIF viene regolamentata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, “GDPR”, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, più specificatamente, dal “

Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e pu ntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settem bre 2019 e pubblicato in data 19 settembre 2019. L’attività di CRIF viene periodicamente controllata in base alla nor mativa vigente.